Scadenza polizze catastrofali: ultimi giorni per la sottoscrizione

di Giuseppe Monti

Confimea Campania

Il 31/03/2025 è il termine ultimo per la sottoscrizione delle polizze obbligatorie per tutte le aziende, sia esse individuali che sotto forma di società di persone e di capitali, per la copertura assicurativa per gli eventi catastrofali.

La scadenza al 31 marzo è frutto della proroga che si è avuta nel decreto “Mille Proroghe”, essa prevede la copertura di determinati rischi catastrofali indicati nell’art. 1 commi, dal 101 al 108, della legge di bilancio 2023.

La situazione da parte delle compagnie assicurative, senza un vero decreto attuativo è diversificata ma quasi univoca nella formulazione di tutte le condizioni di polizza e delle relative tariffe.

Considerando che l’obbligo si estende in tutta Italia e quindi esiste il principio della solidarietà e della mutualità, il costo che si dovrà sostenere, sarà parametrato alle dimensioni societarie e farà riferimento, per il contenuto in obbligo da assicurare, all’art. 2424 del Codice Civile.

Per quel che concerne le strutture, lì dove queste non sono di proprietà delle aziende e pertanto non rientrano nella definizione dell’art. 2424 del CC, bisogna individuare due diverse discipline di uso, che sono:

  • in caso di proprietà di società che danno in fitto o in uso i locali, queste sono tenute a contrarre la garanzia degli stabili direttamente;
  • in caso di proprietà privata dell’immobile l’uso vorrebbe che gli utilizzatori contraggano in nome e per conto del proprietario anche la parte del fabbricato oltre al contenuto.

Queste poche nozioni servono a dare solo un’informazione di base rispetto alle esigenze di ogni singola azienda, vi rammentiamo che in caso di mancata sottoscrizione di adeguata polizza non si ha diritto, in caso di catastrofe naturale, al risarcimento da parte dello Stato e inoltre per alcune partecipazione di contributi e agevolazioni senza la stessa non si avrà diritto alle stesse.

Per riassumere, le coperture per le catastrofi naturali occorreranno prima di tutto per il riconoscimento da parte dello Stato del diritto all’eventuale risarcimento e pertanto pur non essendoci una diretta sanzione, la negazione al diritto al risarcimento a fronte della copertura assicurativa rimane una scelta si obbligatoria ma necessaria e socialmente utile alla mutualità.

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