La Conciliazione in materia di lavoro: Opportunità per le Aziende

di Arnaldo Fiorenzoni

Responsabile della contrattazione collettiva 

Le controversie in materia di rapporto di lavoro possono risolversi, oltre che attraverso la decisione del giudice del lavoro, anche attraverso la Conciliazione stragiudiziale effettuata in una delle sedi protette stabilite dal legislatore;

Infatti le disposizioni che regolamentano tale fattispecie, sono  disciplinate dall’art. 2113 del c.c. e dagli articoli da 409  a 412 del c.p.c., laddove viene espressamente dichiarato che le Rinunce e le Transazioni ovvero le Conciliazioni, fuori dal contesto della Sede Sindacale Protetta, possono sempre essere annullabili previa impugnativa del lavoratore da esercitarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione, viceversa  le stesse Rinunce e Conciliazioni ovvero le Transazioni diventano irrevocabili e non più impugnabili se sono concluse in determinate “sedi protette”.

Tale istituto, cioè quello della Conciliazione effettuate in particolare presso la sede protetta dell’Ente Bilaterale, [Organismo Paritetico costituito dalle Associazioni Datoriali e dai Sindacati dei lavoratori], oltre a dirimere efficacemente le controversie in essere, rappresenta  anche uno dei migliori mezzi di difesa preventiva messa a disposizione del Datore di Lavoro, in un’ottica di abbattimento del rischio di contenzioso, derivante dalla gestione del personale dipendente, e/o di Collaboratori [Co.Co.Co – P. Iva ecc.].

La sede protetta ove formalizzare una Conciliazione, trova il suo ambito naturale, oltre che presso l’ispettorato del lavoro o davanti al giudice competente, soprattutto nelle commissioni incardinate in seno all’Ente bilaterale la cui composizione prevede la presenza di un Conciliatore datoriale in rappresentanza dell’Associazione Datoriale e di un Conciliatore di matrice sindacale, in rappresentanza del Sindacato dei lavoratori.

Nel caso di Confimea,  E.Bi.Gen. è l’Ente Bilaterale preposto per tale funzione, presente nelle varie province italiane, che si avvale per la sottoscrizione delle Conciliazioni, di Conciliatori che operano in questo specifico ruolo, in quanto soggetti nominati dalle Parti sociali e quindi, per i datori di lavoro da parte di Confimea.

In particolare Confimea, prima di assegnare tale incarico – di Conciliatore – valuta e verifica la competenza dei soggetti aspiranti al ruolo di Conciliatori ed, esaurita tale procedura, accredita gli stessi presso gli Ispettorati Territoriali del Ministero del Lavoro, sede tecnica ove i Conciliatori depositano la loro firma registrata presso l’apposito archivio ministeriale, con il fine di fornire le previste garanzie, a tutela dell’autenticità e genuinità delle Conciliazioni sottoscritte presso la sede protetta di E.Bi.Gen.

I requisiti sopra descritti, ovvero la sede di provinciale di E.Bi.Gen., quale sede protetta presso la quale viene sottoscritta la Conciliazione ed il deposito della firma da parte dei Conciliatori, nominati da Confimea, nel registro degli Ispettorati territoriali del Lavoro, rendono inoppugnabile e pertanto definitiva,  la Conciliazione sottoscritta dalle Parti. Analogo requisito e verifica dovrà essere garantita da parte del Sindacato dei lavoratori, in relazione ai propri rappresentanti presso E.Bi.Gen. in qualità di Conciliatori.

Esaurita sinteticamente la regolamentazione che disciplina la Conciliazione in Sede Protetta, così come articolata dal Legislatore, è estremamente utile evidenziare i benefici che sono direttamente collegati, all’interno del contesto aziendale, a questa metodica gestionale.

Infatti la Conciliazione è un vero e proprio strumento di prevenzione del contenzioso che, oltre a risolvere controversie già insorte, ha anche e soprattutto la finalità di prevenire il possibile contenzioso, in costanza di rapporto di lavoro, andando a “sanare” in modo definitivo, ogni irregolarità che sino al momento della Conciliazione, aveva caratterizzato il rapporto di lavoro [es. mansioni superiori, differenze retributive a vario titolo, straordinari ecc.]

Rappresenta altresì una modalità attraverso la quale, si evita un lungo iter giudiziario, razionalizzando i tempi di gestazione del contenzioso, ma soprattutto si evita di sottoporre l’Azienda ad un’alea del giudizio che spesso vede i Datori di Lavoro in posizione di soccombenza, rispetto alle domande giudiziali dei Lavoratori, permettendo in tal modo di evitare i costi elevati legati a cause legali lunghe e complesse, sia in termini di spese processuali che di onorari legali.

Inoltre la risoluzione rapida della controversia, aiuta a ridurre il tempo dedicato alla gestione legale, permettendo all’azienda di concentrarsi su altre priorità.

Da ultimo non va trascurato che risolvere un conflitto in modo non traumatico, favorisce la preservazione dei rapporti lavorativi e aiuta a mantenere un clima di lavoro più sereno; evita altresì che le persone coinvolte, si trovino in una situazione di tensione che potrebbe influire negativamente sulla loro produttività.

Infatti le soluzioni individuate tramite una Conciliazione sono spesso più flessibili e adeguate alle esigenze specifiche delle parti coinvolte, rispetto a una sentenza imposta da un tribunale. Le parti così possono trovare una soluzione su misura che soddisfi entrambi, migliorando la cooperazione e la comprensione reciproca

Quindi volendo in extrema ratio esprimere sinteticamente la funzione della Conciliazione, si può affermare tranquillamente, che non solo offre una soluzione più economica, più sicura, certa e rapida, ma contribuisce anche a mantenere una buona relazione con i dipendenti, migliorando la gestione delle risorse umane e l’ambiente lavorativo complessivo.